Lo statuto dell’associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituita con sede legale in Reggio Calabria, via Montello 6, presso lo studio di consulenza fiscale e societaria del dott. Italo Salines e sede operativa in Roma alla Via Lutezia n. 11, l’associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE TARTUFAI ITALIANI APS” ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, come da Atto Costitutivo che si allega al presente statuto sotto la lettera “A”, codice fiscale: 03283450801. La costituita ’ “ASSOCIAZIONE TARTUFAI ITALIANI APS.”, più avanti chiamata per brevità Associazione APS, non ha scopo di lucro.
Art. 2. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell’Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.
Finalità e attività
Art. 3. L’ Associazione APS, per la libera cerca, ha come scopo di perseguire le seguenti finalità: favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione anche dell’habitat delle principali specie di tartufo, anche attraverso una opportuna opera di informazione e pubblicizzazione, in particolare: Tartufo Bianco Pregiato “Trifola” (Tuber Magnatum Pico) Tartufo Bianchetto o Marzuolo (Tuber Albidum Pico o Tuber Borchii Vittadini) Tartufo Nero Pregiato “Norcia” (Tuber Melanosporum Vittadini) Tartufo Nero Estivo “Scorzone” (Tuber Aestivum Vittadini) Tartufo Nero Invernale (Tuber Brumale Vittadini) Tartufo Nero Liscio (Tuber Macrosporum Vittadini) 1 Tartufo Moscato o Nero Forte (Tuber Brumale Moschatum) Tartufo Uncinato (Tuber Uncinatum Chatin) Tartufo Nero di Bagnoli (Tuber Mesentericum Vittadini) L’Associazione APS si prefigge anche lo scopo di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative e qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi. A tal fine per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. L’Associazione APS potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee al perseguimento dello scopo, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore); • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore); • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore); • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore); • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore). 2 L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
Soci
Art. 4. Possono diventare soci dell’Associazione APS tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Possono, altresì, diventare soci i Presidenti Regionali delle associazioni di tartufai che ne condividono gli scopi e le finalità. Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 7. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso una delle sedi dell’associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza del Presidente e del Segretario. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione APS. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. L’Associazione APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate. L’Associazione APS può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati.
Art. 8. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. 3 Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata motivazione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci di cui ai punti a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione di cui al punto d) la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo che decorrono dalla data della comunicazione effettuata in forma scritta tramite RR e/ o PEC, per fare ricorso all’Assemblea, che deciderà a maggioranza dei soci intervenuti Sostenitori
Art. 9. Possono aderire all’Associazione APS in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati relativamente alle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione APS. Organi sociali e cariche elettive
Art. 10. Sono organi dell’Associazione APS: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 11. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nell’Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile. Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera RR e/o PEC a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 12. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 13. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato ha diritto ad un voto. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.
Art. 14. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: – discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo; – – – – – – – – – – – – – – – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea stessa; nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea stessa; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; elegge e revoca il presidente; determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8; discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. 5 Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione APS e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti se previsto. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione, e/o tramite lettera RR o PEC. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti lo status delle persone.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione APS: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: – – – – – – – – – – – – – – elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; nomina il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; presenta all’Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione APS e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all’esclusione dei soci ex art. 8. stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 6
Art. 20. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione nominando un socio dell’Associazione APS scelto dal Consiglio Direttivo e confermato dalla assemblea dei soci a maggioranza semplice.
Il Presidente
Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione APS a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ne risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 22. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione APS inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 23. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Organo di Controllo
Art. 24. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo monocratico, con durata della carica per quattro esercizi, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
Art. 25. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul 7 suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Organo di revisione
Art. 26. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 27. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Art. 28. Le entrate dell’Associazione APS sono costituite da: a) quote associative e contributi di simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione di promozione sociale; h) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali). I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; 8 c) d) donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Art. 31. Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l’Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Volontari
Art. 32. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Lavoratori
Art. 33. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 34. Lo scioglimento dell’Associazione APS viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi degli art. 11 e ss. del presente statuto. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre 9 associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 35. Il presente Statuto costituisce atto fondamentale dell’Associazione APS, ed è composto da n. 35 articoli oltre il presente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile. In caso di controversie da risolvere giudizialmente il Foro competente sarà quello della sede legale dell’Associazione APS. Reggio Calabria li, 27 febbraio 2024